Il viaggiatore può cedere il contratto ad un terzo a condizione che:
a. provveda a informare per iscritto l’Organizzatore almeno 7 giorni prima dall’inizio del pacchetto, comunicando tutti i dati personali del sostituto;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del Pacchetto Turistico (passaporto, visti, certificati sanitari, idoneità fisica, requisiti di età ecc.);
c. il cessionario rimborsi all’Organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per la sostituzione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente obbligati nei confronti dell’Organizzatore al pagamento del prezzo del Pacchetto Turistico, oltre che delle ulteriori spese di sostituzione.
L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli o eccedere le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
Eventuali sconti riconosciuti al cedente potrebbero essere rimossi dalla nuova prenotazione se il cessionario non soddisfa i requisiti richiesti.
Ove la comunicazione di sostituzione sia effettuata tardivamente rispetto al termine sopra previsto, l’Organizzatore potrà rifiutare la sostituzione e applicare le penali per il recesso.